Superbonus 110%

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Successivamente, in primo luogo con la legge di bilancio 2022, e poi con il decreto legge n.176 del 2022, ed infine con la legge di bilancio 2023, la disciplina è stata più volte modificata, rimodulando l'importo della misura,
con scadenze differenziate, in base al soggetto beneficiario.

In particolare, il Superbonus spetta nelle seguenti misure:

  • 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Il decreto Aiuti quater introduce significative novità in tema di superbonus. Per quel che concerne gli edifici unifamiliari il superbonus 110% sarà fruibile per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, sempre che sia stato attestato il raggiungimento del 30% dei lavori al 30 settembre 2022. Al di fuori di questa ipotesi, la percentuale della detrazione scende al 90% in relazione agli interventi realizzati a far data dal 1° gennaio 2023. La detrazione scende in relazione alle spese sostenute, a partire dal 2023, per lavori condotti su condomini ovvero edifici da due a quattro unità immobiliari, passando dal 110% al 90%. È possibile ripartire in dieci anni, anziché quattro ovvero cinque, l’utilizzo in compensazione dei crediti da superbonus 110.

Viene confermata, inoltre, la detrazione al 110% anche in relazione alle spese sostenute per quegli immobili situati, ai sensi del comma 8-ter, art. 119 del Decreto Rilancio nei Comuni colpiti da eventi di natura sismica dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Ultime novità

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2024, la legge 22 febbraio 2024, n. 17, di conversione del Dl n. 212 del 29 dicembre 2023, decreto “Agevolazioni fiscali in edilizia”. 

Principali novità: 

-   i contribuenti economicamente più deboli possono beneficiare di un contributo diretto a limitare l’entità della riduzione del beneficio fiscale nell'anno 2024; 
-  riduzione ulteriore delle deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici; 
-    i contribuenti che usufruiscono dei benefici del superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori, polizze assicurative a copertura dei danni procurati da calamità naturali ed eventi catastrofali; 
-    ridefinizione della disciplina della detrazione fiscale prevista per l’eliminazione delle barriere architettoniche disposta dall'articolo 119-ter del Dl n. 34/2020. 

pagina aggiornata il 13 marzo 2024

Adeguamento sismico , Sismabonus , agenzia delle entrate
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