Sisma Bonus

"Casa Sicura" è un incentivo previsto dalla legge di bilancio per l’anno 2017 e rinnovato dalla legge di bilancio 2022, a favore dei proprietari delle abitazioni ed è conosciuto anche come "Sisma Bonus".

La misura, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024, è rivolta ai proprietari di edifici nelle zone a rischio 1, 2 e 3 per effettuare interventi di messa in sicurezza migliorando la classe di rischio dell'immobile. Prevede una detrazione fiscale per incentivare interventi di ristrutturazione di edifici (o parti di essi) finalizzati all'adeguamento antisismico e alla messa in sicurezza per edifici immobili adibiti sia ad abitazione che ad attività produttive.

Il Dl Rilancio (Dl n. 34/2020) ha poi aumentato la detrazione al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Le novità di questa agevolazione riguardano:

  • la percentuale di detrazione stabilita nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Questa percentuale può giungere fino al 70% o 80% nel caso in cui dagli interventi derivi, rispettivamente, una diminuzione di una o due classi di rischio; qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento.

  • la ripartizione annuale che, diversamente da altre detrazioni fiscali è ripartita in 5 anni.

  • la definizione delle zone dove è possibile utilizzarla che non sono solo le zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2) ma anche la zona sismica 3 interessando così molta parte del territorio nazionale.

Dal 1° gennaio 2018, nel caso specifico degli interventi che abbiano ad oggetto parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, e che siano congiuntamente finalizzati alla messa in sicurezza antisismica ed alla riqualificazione energetica, l’agevolazione fiscale si amplia ulteriormente:

  • la percentuale di detrazione spettante è del 80% o 85%, fino ad un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro (moltiplicato per il numero delle unità' immobiliari di ciascun edificio) nel caso in cui dagli interventi derivi, rispettivamente, una diminuzione di una o due classi di rischio, nonchè una riqualificazione energetica. Tale maggiore detrazione è alternativa a quelle precedentemente indicate singolarmente per la messa in sicurezza antisismica o per la riqualificazione energetica.
       
  • la ripartizione della detrazione è articolata in questo caso in 10 rate annuali di pari importo.

Le detrazioni possono essere usufruite anche dai soggetti passivi Ires e, dal 2018, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Per gli interventi condominiali è possibile cedere il corrispondente credito, in alternativa alla fruizione della detrazione.

La principale novità, con l’entrata in vigore del decreto legge n. 34/2019 (articolo 10, comma 2), per gli interventi di adozione di misure antisismiche consiste nella possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto  forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

È importante ricordare che le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già esistenti in ambito antisismico sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da terremoti.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una ampia sezione dove è possibile avere le informazioni necessarie, la modulistica e quant'altro può servire per accedere ed usufruire della misura.

pagina aggiornata a gennaio 2024 

sismabonus , agenzia delle entrate
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