Gli articoli dall’8 al 13 della legge quadro dettano disposizioni comuni per la ricostruzione nei territori colpiti.
In particolare:
- l’articolo 8 disciplina la predisposizione di strumenti urbanistici attuativi, al fine di una pianificazione integrata degli interventi sui centri storici, su centri e nuclei urbani rurali, con particolare riferimento all’aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e degli studi specialistici, compresi quelli di microzonazione sismica e quelli per il piano di assetto idrogeologico;
- l’articolo 9 riguarda il processo di ricostruzione del patrimonio privato danneggiato e rimanda a specifiche disposizioni di legge per la definizione delle tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti e le soglie di contribuzione, i soggetti legittimati a ottenere i contributi e le risorse economiche da iscrivere nel Fondo per la ricostruzione;
- l’articolo 10 riguarda i contributi ai privati per i beni mobili danneggiati;
- l’articolo 11 disciplina la procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata;
- l’articolo 12 contiene ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata relativamente alle clausole di tracciabilità finanziaria, subappalto, i rimborsi assicurativi, etc.;
- l’articolo 13 regolamenta la ricostruzione pubblica e prevede che con provvedimenti adottati dal Commissario siano approvati piani speciali per le diverse categorie di beni, acquisita l’intesa da sancire nell’ambito della Cabina di coordinamento.
pagina pubblicata il 24 aprile 2025