Ricostruzione post calamità

Il quadro normativo di riferimento per i processi ricostruzione post calamità in Italia nel recente passato, e in particolare a seguito di eventi sismici, ha visto l’emanazione, a seguito di ciascun evento calamitoso, di apposite disposizioni normative e previsto modelli di gestione differenti, in parte motivati dalle specifiche caratteristiche dei singoli eventi.

Con l'approvazione della legge 18 marzo 2025, n. 40 “Legge quadro in materia di ricostruzione post calamità”, si è pervenuti finalmente a un modello unico di governance e alla definizione di regole uniformi per i futuri processi di ricostruzione, con riferimento a tutte le tipologie di calamità.

In particolare, la legge quadro ha introdotto lo “Stato di ricostruzione di rilievo nazionale” (art. 2), che può essere dichiarato alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, in vigenza del quale si applicano le disposizioni della norma.

A seguito dell’approvazione della norma, sono stati dichiarati diversi stati di ricostruzione, per i quali si rimanda all’apposita pagina descrittiva. Per le ricostruzioni già in corso prima dell’approvazione della nuova norma, invece, continuano ad applicarsi le disposizioni normative precedentemente emanate per i singoli eventi calamitosi (si veda la pagina dedicata).

Il ruolo del Dipartimento Casa Italia

Prima dell’entrata in vigore della legge quadro, il Dipartimento Casa Italia svolgeva già diverse funzioni in ambito di ricostruzione, quale interlocutore del Governo per gli aspetti connessi al coordinamento normativo e al monitoraggio delle attività dei commissari straordinari alla ricostruzione nominati ai sensi della legge n. 400 del 1998 e dei commissari delegati per il sisma del 2012.

A seguito dell'approvazione della legge 18 marzo 2025, n. 40 “Legge quadro in materia di ricostruzione post calamità”, sono state ampliate le competenze del Dipartimento in ambito di coordinamento e monitoraggio dei processi di ricostruzione.

In particolare, l’articolo 7, comma 1, della legge quadro ha sostituito il comma 1 dell’articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, con il seguente La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. In tale ambito la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione.

Nell’ambito dei territori per i quali sia dichiarato lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale, la norma attribuisce inoltre specifiche funzioni al Dipartimento:

-    il concerto del Capo Dipartimento sui decreti per la costituzione e l’organizzazione della struttura che assiste il Commissario straordinario (art. 3 comma 2);

-    lo stretto raccordo, insieme al Capo del Dipartimento della Protezione civile, con le attività del Commissario da parte del Capo del Dipartimento (art. 3 comma 6);

-    la partecipazione del Capo Dipartimento alla Cabina di coordinamento per la ricostruzione (art. 4 comma 1);

-    la proposta di emanazione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri per assicurare l’indirizzo unitario, sul piano tecnico, nei processi di ricostruzione attivi sul tutto il territorio nazionale (art. 5 comma 2) e la possibilità di adozione, da parte del Capo Dipartimento, di indicazioni operative per l’attuazione delle direttive (art. 5 comma 4);

-    l'assegnazione delle risorse dei due fondi per la ricostruzione alle contabilità speciale dei commissari straordinari, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull’avanzamento dei processi di ricostruzione (art. 6 comma 3);

-  la partecipazione di un rappresentante del Dipartimento alla Conferenza permanente che approva i progetti delle opere pubbliche per la ricostruzione ed esprime pareri sui piani attuativi e i piani speciali per la ricostruzione (art. 15 comma 1).

pagina pubblicata il 16 marzo 2026