Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Successivamente, in primo luogo con la legge di bilancio 2022, e poi con il decreto legge n.176 del 2022, ed infine con la legge di bilancio 2023, la disciplina è stata più volte modificata, rimodulando l'importo della misura,
con scadenze differenziate, in base al soggetto beneficiario.
In particolare, il Superbonus spetta nelle seguenti misure:
- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
- 70% per le spese sostenute nel 2024
- 65% per le spese sostenute nel 2025
per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
In tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis del decreto legge n. 34/2020 il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Ultime novità
Il Dl n. 39/2024 ha istituito un Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici (articolo 1-bis).
Il fondo è pari a 35 milioni di euro per il 2025, per l’erogazione di un contributo per interventi di riqualificazione energetica e strutturale di immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Inoltre, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (tra cui rientrano anche gli immobili danneggiati da eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nonché quelli colpiti dagli eventi meteorologici delle Marche (verificatisi a partire dal 15 settembre 2022), le opzioni di sconto in fattura e la cessione del credito sono ancora consentite relativamente agli interventi agevolati con il superbonus per i quali, in data antecedente al 30 marzo 2024 (quindi, fino al 29 marzo 2024 compreso), sia verificata una delle seguenti ipotesi:
a) sia stata presentata l’istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione; oppure
b) risulti presentata la CILAS (e, se gli interventi sono effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori) o l’istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi che comportano la demolizione e ricostruzione.
Si ricorda che comunque per i territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta nella misura del 110%, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
E’ previsto anche un nuovo obbligo per gli interventi di superbonus. In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili viene introdotto l’obbligo per i contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati specificatamente indicati dalla norma all’Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche del Dipartimento Casa Italia.
Contenuto, modalità e termini delle comunicazioni sono definiti dal DPCM del 17 settembre 2024.
pagina aggiornata al 13 marzo 2025
Adeguamento sismico , Sismabonus , agenzia delle entrate