L’articolo 6 della legge quadro prevede l’istituzione presso il bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze di un «Fondo per la ricostruzione» e di un «Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione». I fondi sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all’assegnazione delle risorse alle contabilità speciali dei Commissari, su richiesta dei medesimi e sulla base della verifica dei dati di monitoraggio sull’avanzamento dei processi di ricostruzione.
pagina pubblicata il 17 aprile 2025