Al fine di evitare fenomeni di spopolamento e di promuovere lo sviluppo economico e sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, si prevede che una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite massimo del 4 % degli stanziamenti medesimi, possa essere destinata, nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario, alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti nonché all’incremento dell’offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese.
pagina pubblicata il 30 aprile 2025