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Stato di ricostruzione di rilievo nazionale

Lo «Stato di ricostruzione di rilievo nazionale» è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri quando, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture, non è possibile procedere al rientro in ordinario attraverso gli strumenti previsti dal Codice della Protezione civile ed è quindi necessario provvedere a una complessiva revisione dell’assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite.

La deliberazione è adottata a seguito di una relazione presentata dal Capo del Dipartimento della Protezione civile entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

Lo «Stato di ricostruzione di rilievo nazionale» ha una durata massima di 5 anni, prorogabile fino ad un massimo di 10 anni, ed è adottato nell’ambito dei territori per cui è stato preventivamente dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Lo «Stato di ricostruzione di rilievo nazionale» consente la deroga ad alcune disposizioni ordinarie indicate dalla legge e l’adozione di misure per accelerare la ricostruzione.

pagina pubblicata il 3 aprile 2025

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