ALTRE INIZIATIVE DI FINANZIAMENTO DELLE RICOSTRUZIONI
FONDO PER SOSTENERE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI, ART. 1-BIS DL 39/2024
Il decreto-legge n.39/2024, all’art. 1-bis comma 1 ha previsto l’istituzione di un Fondo, con una dotazione complessiva di 35 milioni di euro, destinato al riconoscimento di un contributo per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale su immobili danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il citato contributo è finalizzato a finanziare l’importo eccedente il contributo già previsto per la ricostruzione degli stessi immobili, al fine di consentire un’accelerazione delle ricostruzioni in corso, anche per far fronte al rincaro prezzi e conseguentemente agli ulteriori oneri a carico dei privati.
Il decreto-legge n.39/2024 ha previsto preliminarmente (art. 1-bis comma 3) l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata alla ricostruzione, in cui sono definiti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione (dPCM del 24 aprile 2025). Successivamente (art. 1-bis comma 1), con decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia del 30 luglio 2025 è stato disposto il riparto delle risorse del Fondo tra i Commissari straordinari o delegati incaricati per gli interventi di ricostruzione di propria competenza. La dotazione di 35 milioni di euro, nel rispetto delle modalità a dei criteri indicati dalla norma, è stata ripartita tra le strutture commissariali nella misura di 17.5 milioni di euro per l’Isola di Ischia, 6.8 milioni di euro per l’Area etnea, 6.7 milioni di euro per la provincia di Campobasso, 3 milioni di euro per l’Emilia-Romagna e 1 milione di euro per la Lombardia (2012).
INCREMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE, ART. 1, COMMA 616 L. 199/2025
L’articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha autorizzato il riconoscimento di un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti dei massimali indicati nell’allegato VI della medesima legge, destinato a coprire, limitatamente alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2024, le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere a suo tempo interessate dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
Il Capo del Dipartimento Casa Italia, con proprio provvedimento procede al riparto delle risorse stanziate nel rispetto degli importi complessivi per ciascun evento indicati nel citato allegato VI, e provvede al monitoraggio e alla verifica della spesa sostenuta da ciascun Commissario o Ufficio speciale per la ricostruzione.
pagina pubblicata il 14 aprile 2026